Polignano, da domani consentito l’accesso al cimitero

Nuova ordinanza a Polignano del sindaco Domenico Vitto aggiornata con le disposizioni del DPCM del 26 aprile scorso. Un’ordinanza di quattro pagine che qui sintetizziamo.

Consentita l’apertura degli esercizi commerciali di vicinato nonché medie e grandi strutture di vendita (all. 1 e all. 2 DPCM 26.04.2020), con orario dalle 8:00 alle 20:00, salvo quanto prescritto dall’allegato 5 del DPCM del 26.04.2020, a condizione che l’accesso sia garantito esclusivamente su base individuale, con utilizzo di DPI (mascherina), a salvaguardia delle esigenze igieniche e di sicurezza per il mantenimento del distanziamento interpersonale (considerando utenti-consumatori ed operatori dipendenti) durante lo svolgimento dell’attività.

Tutti i pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande, compresi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, focaccerie, rosticcerie ed attività similari, con orario dalle 7:00 alle 20:00, salvo quanto prescritto dall’allegato 5 del DPCM del 26.04.2020, possono restare aperti ed effettuare servizio al pubblico per modalità di asporto (per modalità di asporto si intende, a carico dell’esercente, la preparazione ed il confezionamento della consumazione, sia bibite sia prodotti di dolciumi o pasticceria da banco, con utilizzo di contenitore monouso e consegna dei beni all’esterno del locale, su apposito banco predisposto) a condizione che l’accesso sia garantito esclusivamente su base individuale, con utilizzo di DPI (mascherina), a salvaguardia delle esigenze igieniche e di
sicurezza per il mantenimento del distanziamento interpersonale (considerando utenti-consumatori ed operatori dipendenti) durante lo svolgimento dell’attività.

I soli pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti, pizzerie, focaccerie, rosticcerie, ed attività similari (esclusi i bar), possono operare mediante asporto dalle ore 20:00 e fino alle ore 21.30; dopo le 21.30 e fino alle ore 23.00 i soli predetti esercenti possono proseguire l’attività a condizione di obbligatoria chiusura al pubblico ed esclusivamente con modalità a domicilio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento e sia di trasporto e consegna.

Per gli esercizi commerciali di vicinato nonché medie e grandi strutture di vendita, di cui alla prec. lett. a), è sancita l’obbligatoria chiusura nelle giornate di domenica 10 e 17 maggio.

Restano valide ed applicabili le condizioni di esercizio in deroga, per farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai, nonché caseifici e latterie e laboratori orto-frutticoli e similari (limitatamente alla facoltà di trattamento e lavorazione di prodotti lattiero caseari all’interno dei locali aziendali e vendita esclusivamente a domicilio dei consumatori).

Resta sospeso lo svolgimento del mercato settimanale di generi vari e consentito esclusivamente l’esercizio di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari (arachidi, olive, dolciumi, ecc…), soltanto nelle giornate di sabato 9 e 16 maggio dalle ore 7:00 alle ore 20:00, nel rispetto delle norme di sicurezza sul distanziamento interpersonale e sull’utilizzo di DPI (mascherine) e prodotti igienizzanti.

Le attività di toelettatura per animali da affezione, di cui all’art. 2 dell’ordinanza Presidenziale, cit., possono esercitare esclusivamente dalle ore dalle ore 7:00 alle ore 19:00 e mediante appuntamento con singoli utenti, nel rispetto delle misure di salvaguardia igienica e di sicurezza per il mantenimento del distanziamento interpersonale durante lo svolgimento dell’attività.

E’ consentito l’accesso del pubblico al cimitero comunale, con decorrenza dal 5 maggio, nel rispetto dell’orario di apertura al pubblico – dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle 19:00 – con accesso limitato a singoli utenti e comunque mai a gruppi, utilizzo inderogabile di DPI (mascherine); igienizzazione personale e mantenimento del distanziamento interpersonale all’interno; divieto assoluto di assembramenti pubblici all’esterno dell’edificio cimiteriale.

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