Polignano, cade alla festa patronale e fa causa al Comune

Con sentenza del 20 maggio scorso, il Tribunale ordinario di Bari ha messo fine ad una vicenda accaduta 7 anni fa, che ha visto contrapposti una signora e il Comune di Polignano a Mare. I fatti risalgono al 15 giugno 2013 quando la ricorrente, mentre percorreva a piedi con l’ausilio di una stampella per la deambulazione la via pubblica tra piazza A. Moro e piazza Garibaldi a Polignano a Mare, cadeva per terra riportando lesioni a livello della spalla e del bacino, poiché la stampella rimaneva incastrata tra le griglie del tombino. Alla signora veniva diagnosticata una “lesione di tipo trauma contusivo della spalla sinistra con frattura composta del trachide omerale, nonché trauma contusivo lombare in rachide affetto da ernie discali multiple”. L’interessata decide di far causa al Comune di Polignano e chiede un risarcimento danni poiché riteneva che “la caduta fosse stata determinata dal tombino non visibile dal pedone e sfasato rispetto al livello della strada cui era sottoposto di 5 cm., ed evidentemente irregolare, tanto che la stampella si incastrava tra le griglie …” L’Ente, da parte sua, sosteneva l’infondatezza della richiesta addebitando la responsabilità dell’accaduto alla signora “colpevole di non aver prestato la dovuta attenzione nell’incedere, anche in ragione delle sue precarie condizioni fisiche”. Qualche giorno fa, come già anticipato sopra, arriva la sentenza con la quale il Tribunale ordinario di Bari ha respinto la richiesta di risarcimento danni della signora ritenendo che “la griglia di scolo delle acque presente sul manto stradale, che ha determinato la caduta dell’attrice avendo costei infilato nei suoi spazi vuoti il bastone di appoggio, si presentava in maniera assolutamente chiara ed evidente all’utente della strada …” e ancora “peraltro il marito dell’attrice ha dichiarato in sede di testimonianza che abitualmente ogni anno lui e la moglie frequentano la festa patronale di Polignano per cui appare presumibile che ben conoscano i luoghi”. La signora in questione, inoltre, ad avviso del Tribunale proprio in ragione dei suoi problemi di deambulazione “avrebbe dovuto evitare di recarsi in luoghi affollati che costituiscono, come noto, in siffatta situazione personale di per sé situazioni pericolose”. La ricorrente dovrà, inoltre, pagare le spese processuali quantificate in quasi 6000 euro.

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