Monopoli, chi è preposto a mettere segnali stradali?

La segnaletica stradale segue regole precise dettate da due dispositivi normativi, il D.Lgs 285/92 e il D.P.R. 495/92, che unitamente vanno a formare quello che comunemente viene detto Codice della Strada, norma di riferimento degli operatori di Polizia per sanzionare le infrazioni degli utenti della strada. Seguendo la vicenda di quanto accaduto a Santo Stefano, ci siamo posti una domanda: il codice della strada disciplina l’installazione della segnaletica e se si, prevede chi può installarla.

Partiamo col dire che la nostra ricerca è stata abbastanza complessa, in quanto di mestiere facciamo altro, quindi, piacevolmente, ci siamo avventurati nella lettura delle due norme di riferimento e leggendo i vari articoli abbiamo appreso che la segnaletica può essere apposta tenendo sempre presente quanto dettato dalle due norme precedentemente citate. Sapendo che la segnaletica di divieto apparsa a Santo Stefano, è stata collocata su una strada, è opportuno comprendere se la strada è pubblica o privata.

Se fosse privata è sicuramente ad uso pubblico, in quanto aperta e fruibile, in maniera indiscriminata, da tutti gli utenti della strada (pedoni, motociclisti, automobilisti, ecc). Bene, addentrandoci nelle due norme, si comprende che sia nel caso in cui la strada fosse pubblica, che privata ad uso pubblico, l’apposizione della segnaletica è disciplinata da due articoli, il 37 del D.Lgs 295/92 e l’82 del D.P.R. 495/92.

Cosa dicono i due articoli? Partiamo dall’articolo 82, il quale, al comma 2, recita: I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all’uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.”, mentre l’articolo 37, al comma 1, recita: L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.

Appare chiaro che l’installazione della segnaletica verticale, nel caso di specie, spetta esclusivamente al Comune, Organo deputato ad emettere specifica Ordinanza Dirigenziale del Comandante della Polizia Locale, provvedimento amministrativo che può anche essere sollecitato dietro richiesta esplicita del proprietario della strada privata, soggetto che non può, assolutamente, ribadiamo, apporre motu proprio alcun segnale di divieto. Compreso che l’apposizione della segnaletica spetta all’Ente Comunale, ci siamo posti un ulteriore domanda: ma se un privato appone una segnaletica verticale senza alcuna preventiva autorizzazione può essere passibile di sanzione?

La nostra ricerca si è concentrata sempre sul c.d. codice della Strada, dove all’art. 38 vengono enucleate tutte le attività vietate in ambito di segnaletica, tra le quali si legge “il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico”, quindi viene ribadito il concetto, sanzionabile, che l’apposizione della segnaletica è di stretta ed esclusiva competenza del Comune e non del privato, prevedendo, in caso di violazione, una sanzione da 422 a 1694 euro. Conseguentemente la segnaletica non conforme dovrebbe essere rimossa o dal proprietario della strada o dal Comune al momento dell’accertamento.

Se poi l’accertamento da parte della Polizia Locale sia stato eseguito diviene di secondaria importanza, anche in virtù del fatto che in loco è tuttora presente una segnaletica di divieto, che primariamente era in una determinata posizione, così come già evidenziato in altri nostri articoli, ed oggi si trova arretrata, pertanto, alla luce di ciò, possiamo trarre la conclusione che se ancora presente la segnaletica è stata apposta con un legittimo provvedimento amministrativo ad opera dell’Amministrazione Comunale.

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