Green Pass obbligatorio dal 6 agosto: le nuove regole

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 è stato pubblicato il decreto-legge, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, individuate attività e ambiti accessibili solo se in possesso di Green pass. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza nazionale, quindi sarà possibile svolgere alcune attività solamente se si è in possesso di: certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Tale documentazione sarà richiesta al fine di poter svolgere ovvero accedere alle seguenti attività o ambiti, a decorrere dal 6 agosto:
Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In ipotesi di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

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