Polignano, sospesa riscossione entrate

Premesso

• che sull’intero territorio nazionale è in atto emergenza sanitaria originata da pandemia virale COVID19 con proclamata con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri;
• che sulla scorta di tale situazione il governo nazionale ha adottato misure straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze lavorative; necessità e motivi di salute, al fine di imporne la massima presenza in abitazione;
• che, in particolare, con Decreti P.C.M. di 11 e 22 marzo 2020 sono stati per di più disposti divieto di assembramento in luoghi e uffici pubblici, le limitazioni allo spostamento delle persone fisiche all’interno;
• che, sempre in ottica di contrasto alla diffusione pandemica, è stata inoltre disposta la sospensione di molte attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del citato DPCM 22 marzo;
• che la sospensione del considerevole numero di attività commerciali ed industriali ha determinato difficoltà economiche in molti nuclei familiari, facendo emergere situazioni di criticità tali da impedire finanche l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità;
Richiamati il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, l’art. 1 del D.P.C.M del 22 marzo 2020 e l’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 con i quali sono state adottate una serie di indicazioni per il contenimento del contagio da coronavirus Covid-19, fra cui il;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 27.02.2020 con la quale è stato posticipato al 31 marzo 2020 il termine del versamento della Imposta comunale sulla Pubblicità permanente per l’anno 2020;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 27.02.2020 con la quale è stato altresì al 31 marzo 2020 il termine del versamento della Tosap Permanente per l’anno d’imposta 2020;
Visto il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale ha introdotto, per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, anche specifiche misure incisive di termini di pagamento e attività di riscossione.
Richiamati, in particolare,
• l’art.67 della ridetta fonte normativa, il quale dispone la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
• Il successivo art.68, il quale dispone la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini di versamento delle entrate – tributarie e non tributarie – derivanti da: cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, da atti susseguenti alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali e da ultimo da atti di cui all’art. 1, comma 792 della L. 160/2019;
Considerato
• che, sulla scorta di quanto sopra, dei plurimi provvedimenti emergenziali e limitativi delle libertà personali nonché delle criticità economiche derivate, si impone l’adozione di ogni misura straordinaria idonee fornire qualsivoglia utile sostegno ai cittadini;
• che, in tale ottica, appare doveroso prendere atto della situazione emergenziale in atto quale elemento temporaneamente ostativo, all’esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni tributarie, in conformità con le statuizioni già adottate dal legislatore nazionale sopra citate;
• che anche nei rapporti obbligatori di carattere tributario “la forza maggiore”opera automaticamente vincolando, di conseguenza, l’ente “impositore” a prenderne atto.
• Che la conclusione testé rassegnata risulta confermata dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate; CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2017, n. 22153

Verificato

• che in considerazione dell’autonomia impositiva di cui godono gli Enti Locali nonché in applicazione del principio giuridico sopra posto, con riferimento alle rate in scadenza sino a tutto il mese di Maggio 2020, appare, di conseguenza, doveroso dichiarare il differimento, in via eccezionale, sia dei ridetti termini di pagamento che dei termini di scadenza di rate mensili di cui ai piani di rientro delle pendenze tributarie riferite a TARI e IMU regolarmente accolte e notificate per vie ordinarie ai singoli contribuenti, come da Regolamento Comunale sulla rateazione delle entrate tributarie;
• che il differimento in parola deriva dalla sussistenza della situazione di emergenza in atto, la quale rappresenta elemento giustificativo del superamento di eventuali tardività, trovando i potenziali ritardi valida giustificazione nella predetta di forza maggiore.
Considerata, pertanto, la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di ogni misura utile alla tutela de propri cittadini e contribuenti, evitando per di più inique (sia giuridicamente che sostanzialmente) penalizzazioni economiche e tributarie;
Acclarato che una decisione in tal senso risponderebbe oltre che ai principi giuridici sopra esposti anche all’esigenza di armonizzare la disciplina introdotta dal legislatore nazionale con quella dell’Ente, così limitando l’inevitabile confusione ingenerata nel contribuente dall’incalzante successione dei provvedimenti fiscali adottati nel corso dell’emergenza.

VISTI

– Il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993;
– Il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
– i vigenti regolamenti tributari del Comune di Polignano a Mare;
– il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie;
– la dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 in ordine al dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– i DD.LL. nn. 18/2020 e 19/2020;
– il D.P.C.M. del 23.02.2020;
– il D.P.C.M. del 25.02.2020;
– il D.P.C.M. del 01.03.2020;
– il D.P.C.M. del 04.03.2020;
– il D.P.C.M. del 08.03.2020;
– il D.P.C.M. del 09.03.2020;
– il D.P.C.M. del 11.03.2020;
– il D.L. 17 marzo 2020 n.18;
– il D.P.C.M. del 17.03.2020;
– il D.P.C.M. del 22.03.2020;
– il D.L. 25 marzo 2020 n.19;
– l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020;
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Francesco La Volpe
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso da Dirigente Area I,
A voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 approvate conDecreto Legge n. 18/2020;
3. di dichiarare la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso nonché dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie così come specificatonegli artt. 67 e 68 del Decreto Legge n. 18/2020 rinviando la scadenza delle imposte e tributi comunali quali ICP, TOSAP a nuova data a stabilirsi con nuovo provvedimento di Giunta comunale, nonché delle rateizzazioni scaturenti da ingiunzioni di pagamento e/o rateizzazioni mensili di cui ai piani di rientro delle pendenze tributarie riferite a TARI e IMU regolarmente accolte e notificate per le vie ordinarie ai singoli contribuenti cui al Regolamento Comunale sulla rateazione delle entrate tributarie;
4. di dichiarare, con separata e unanime favorevole votazione, alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000, in considerazione della obiettiva urgenza sottesa alla situazione emergenziale in atto e alla conseguente misura adottata con l’attuale provvedimento deliberativo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *