L’avv. Tampoia sulla costituzionalità del D.L. 17/03 n.18

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avvocato Pasquale Tampoia

Con l’art. 34 del DL 8 aprile 2020 n. 23, il nostro Legislatore, prima d’estrema urgenza, poscia d’urgenza, con forti dubbi circa l’utilizzo dello strumento legislativo, ha precisato che ai fini del riconoscimento dell’indennità’ di cui all’articolo 44 del d.l.  17 marzo 2020, n. 18,  – c.d. reddito di ultima istanza -, i professionisti  iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari  di  trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

A parte l’evidente stato confusionale circa la nomenclatura adottata (a differenza del reddito, seppur di ultima istanza, l’indennità tende a ristorare parzialmente i danni patiti) l’art. 34 del D.L. 34 dell’8 aprile 2020 n. 23 appare illegittimo nella parte in cui discrimina i non iscritti in via esclusiva alla Cassa di previdenza privata dagli iscritti in via esclusiva (COMUNQUE ENTRO I LIMITI REDDITUALI DELL’ANNO 2018 NON SUPERIORE AD €.35000.

Inizialmente previsto in favore di:

  1. a)lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazioneai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  2. b)lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazioneai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Orbene, facile presumere migliaia di giudizi, non esclusa in ogni caso la rimessione alla Corte Costituzionale per le questioni incidentali di costituzionalità dell’indicato art. 34 del D.L. 34 dell’8 aprile 2020 n. 23.

Per mero tuziorismo esemplificativo, tale istanza, prima della specifica di cui all’art.34, poteva essere presentata da iscritti alla Cassa (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) che svolgevano anche attività di insegnamento.

Sempre a titolo esemplificativo: Tizio iscritto in via esclusiva alla Cassa di Previdenza Privata nel 2018 ebbe a fatturare un reddito complessivo pari ad €. 34.000, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, pertanto avrebbe diritto all’indennizzo; Caio, invero, poiché non iscritto in via esclusiva alla Cassa di Previdenza Privata nel 2018 ebbe a dichiarare un reddito complessivo pari ad €. 25.000 (inferiore al reddito di Tizio), tuttavia, poiché non iscritto in via esclusiva alla Cassa Privata non ha, a tenore della norma, diritto all’indennizzo. SIC!

Evidentemente il nostro Legislatore ha ritenuto “obtorto collo”, senza indicare “ratio” ed iter logico-giuridico seguito,  contravvenendo patentemente ai principi di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa, oltre ai principi di solidarietà ed uguaglianza, che i lavoratori non iscritti in via esclusiva alla Cassa fossero “immuni” dalla pandemia, magari con dimora e studi professionali su Marte, e non abbiano riportato – nonostante le cogenti restrizioni – danni tali da vedersi riconoscere l’indennizzo “de quo” e che magari, solo per questi ultimi, nell’ipotesi fossero avvocati, le udienze, nel lamentato periodo, si siano tenute regolarmente invero, per gli iscritti in via esclusiva le udienze siano state tutte rinviate d’ufficio….!

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