Fabiano Amati sul Nuovo Piano casa:”Il Governo nazionale non ha impugnato la nuova legge”

Il Governo nazionale non ha impugnato la nuova legge sul Piano casa. Smentiti i profeti di sventura e i politici vestiti da giuristi, che reclamano l’idea tecnicamente infondata che i comuni dovrebbero inserire gli interventi edilizi sui singoli edifici in un atto complessivo di pianificazione (l’avvenire di un’illusione, direbbe Freud) e che tale atto dovrebbe essere co-pianificato (parola usata impropriamente a cantilena) con il Ministero. 
Le quattro piccolissime modifiche su cui si è impegnato il presidente Emiliano con il Governo nazionale, invece, non mutano per niente o intaccano l’iniziativa legislativa regionale e la sua portata edilizia. Si potranno perciò ampliare e demolire-ricostruire tutti gli immobili esistenti nelle zone B e C (o nelle zone D e F inserite all’interno delle zone B e C) con premio volumetrico – rispettivamente – fino al 20 per cento e fino al 35 per cento, rispettando ovviamente le prescrizioni del Piano paesaggistico. Gli ampliamenti e le demolizioni-ricostruzioni si potranno realizzare anche in zona E, purché gli immobili abbiano destinazione iniziale di tipo residenziale. E tutto questo sarà possibile con un’unica delibera dei Consigli comunali, da approvare in variante ai suoi strumenti urbanistici. Circa le zone A, invece, si potranno presentare piani di recupero in variante, presentati anche dai privati e con oggetto riferito a singoli compendi immobiliari, da approvare dai Consigli comunali sempre con procedura semplificata. Resta in piedi, infine, la deroga ai limiti di densità e agli standard previsti dal DM n. 1444 del 1968. Invito ora i comuni ad approvare nel più breve tempo possibile le delibere di competenza”.

Lo dichiara il consigliere regionale Fabiano Amati.

Per rendere la portata delle quattro piccole modifiche e contestare le previsioni di un cataclisma avanzate senza la prudenza di contare sino a dieci, segnalo il dettaglio. 
La prima modifica comporta la soppressione di un inciso (art. 3, comma 2, lettera a) introdotto con un emendamento durante i lavori del Consiglio regionale, con cui si prevedeva la possibilità, qualora l’ampliamento in contiguità fisica non fosse stato tecnicamente o fisicamente realizzabile, oppure qualora avesse potuto compromettere le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, di utilizzare il premio volumetrico con la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell’edificio esistente e a una distanza non superiore a dieci metri da quest’ultimo. 
La seconda modifica riguarda l’eliminazione di un “pur” di troppo all’art. 5, comma 1, lettera b.
La terza modifica riguarda l’art. 5, comma 1, lettera g, e in particolare la necessità di ottenere una nuova autorizzazione paesaggistica sulla parte in ampliamento o sulla demolizione-ricostruzione, anche qualora l’immobile da ampliare o da demolire-ricostruire sia stato realizzato sulla base di un’autorizzazione paesaggistica favorevole. 
La quarta modifica riguarda la precisazione (all’art. 5, comma 2) che gli incentivi volumetrici per ampliamento o di demolizione-ricostruzione non possono eccedere i limiti indicati dal PPTR. 
Insomma, in larga misura si chiede di ribadire in più punti ciò che già era scritto nella norma e già riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale, ossia che tutti gli interventi devono rispettare il Piano paesaggistico”

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